Bonus Natale 2024 docenti e ATA

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da Vittorino Smaltino

Personale amministrativo

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Ci sarà tempo fino alle 12:00 del 22 novembre 2024 per inoltrare, sull’area riservata NoiPA (Area personale al menu Servizi, all’interno della categoria Stipendiali), la domanda per la richiesta del bonus Natale 2024, l’indennità una tantum di 100 euro destinata a sostenere i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) con figli a carico durante le festività natalizie.

Per ottenere il bonus, è necessario soddisfare specifici requisiti. Il reddito complessivo del lavoratore dipendente per il 2024 non deve superare i 28.000 euro, includendo tutte le fonti di reddito compatibili con il lavoro dipendente.

Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e un coniuge fiscalmente a carico, non separato legalmente, oppure far parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico. Le famiglie di fatto sono escluse da questo beneficio.

L’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante al lavoratore. È fondamentale essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. I redditi assimilati al lavoro dipendente sono esclusi.

L’importo del bonus non è tassato e non contribuisce alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Il suo valore è proporzionale al periodo lavorativo retribuito nel 2024. In caso di più contratti di lavoro dipendente nello stesso periodo, il bonus viene calcolato una sola volta. La tipologia di part-time non influisce sull’importo del bonus.

Il calcolo del reddito complessivo include tutte le fonti di reddito, con alcune eccezioni: il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, e i redditi agevolati per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2024.

Un nucleo familiare è considerato monogenitoriale in caso di decesso dell’altro genitore, mancata registrazione del figlio da parte del genitore non convivente, adozione, affidamento o affiliazione da parte di un solo genitore, o convivenza more uxorio in cui l’altro genitore non è fiscalmente a carico. Se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori e il coniuge non è a carico, il bonus non spetta.

Se il lavoratore non riceve il bonus pur avendone diritto, può richiederlo nella dichiarazione dei redditi del 2024 (presentata nel 2025). Tale opzione è valida anche per chi ha cessato l’attività lavorativa nel 2024. Se il bonus è stato percepito indebitamente, in tutto o in parte, il lavoratore deve restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi. Infatti, se per la presenza di altri redditi il dipendente supererà quota 28mila euro, sarà responsabilità dello stesso contribuente restituire il bonus (o la quota del bonus) non dovuto in sede di dichiarazione.

Un aspetto importante da chiarire riguarda i docenti con contratti a tempo determinato e part-time.  A differenza di quanto si potrebbe pensare, la tipologia contrattuale e l’orario di lavoro non influiscono sul diritto al bonus. Sia i docenti di ruolo che coloro che sono a tempo determinato, così come coloro che lavorano part-time (orizzontale, verticale o ciclico), possono beneficiare dell’indennità, purché soddisfino i requisiti di reddito e familiari. Inoltre occorrerà avere il contratto di supplenza registrato e il cedolino di dicembre. Lo spiega NoiPA in una scheda: “L’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all’avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa”.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che “il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti che possiedono i requisiti previsti dalla legge, indipendentemente dalla durata e dall’articolazione del contratto”.

Cosa succede per chi non ha diritto

Se l’indennità viene richiesta ma non se ne ha diritto o se l’importo spettante è inferiore rispetto a quanto ricevuto, NoiPA lo recupera con il conguaglio a febbraio. A spiegarlo è NoiPA nella scheda in cui descrive modalità e requisiti per richiedere il bonus:

“Qualora il Bonus erogato con la tredicesima mensilità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato da NoiPA in sede di conguaglio fiscale a febbraio 2025. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia più in essere nel mese di febbraio 2025, invece, l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione di redditi relativa all’anno 2024″.

Per info: a.a. Vittorino Smaltino

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